Separazione e Comunione dei beni
Il "regime base" che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è il regime di comunione legale dei beni, in forza del quale tutti gli acquisti fatti dalla data del matrimonio in poi vengono acquistati da entrambi i coniugi in misura uguale tra gli stessi, anche se l'acquisto viene effettuato da un solo coniuge.
La comunione legale è una comunione particolare, che viene definita "comunione a mani riunite". La sua particolarità è quella di non avere, di fatto, delle quote: l'acquisto risulterà di entrambi i coniugi ma il singolo coniuge non potrà disporre di sola metà del bene, potrà invece disporne solamente per l'intero.
Esclusi da questo co-acquisto automatico sono solamente:
- i beni personali, ossia ricevuti per donazione o successione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
- i beni ricevuti a titolo di risrcimento dei danni;
- i beni quelli dedicati all'esercizio della professione.
Sono esclusi dalla comunione anche i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio: ad esempio vendendo una casa ricevuta per successione e reimpiegando il denaro nell'acquisto di altra casa.
Per impedire questo acquisto automatico è sufficiente e necessario procedere con una modifica del regime patrimoniale e scelgiere la separazione dei beni, in base alla quale ogni acquisto rimarrà di proprietà del solo coniuge che lo effettua.
Ciò non toglie che i coniugi potranno, in ogni caso, acquistare per quote un immobile, intestandolo 50% a un coniuge e 50% all'altro coniuge, in regime di comunione ordinaria.
Clicca qui per conoscere l'elenco dei documenti necessari per stipulare una convenzione di separazione dei beni.