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Separazione e Comunione dei beni

 

Il "regime base" che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è il regime di comunione legale dei beni, in forza del quale tutti gli acquisti fatti dalla data del matrimonio in poi vengono acquistati da entrambi i coniugi in misura uguale tra gli stessi, anche se l'acquisto viene effettuato da un solo coniuge.

La comunione legale è una comunione particolare, che viene definita "comunione a mani riunite". La sua particolarità è quella di non avere, di fatto, delle quote: l'acquisto risulterà di entrambi i coniugi ma il singolo coniuge non potrà disporre di sola metà del bene, potrà invece disporne solamente per l'intero.

Esclusi da questo co-acquisto automatico sono solamente:

- i beni personali, ossia ricevuti per donazione o successione;

- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

- i beni ricevuti a titolo di risrcimento dei danni;

- i beni quelli dedicati all'esercizio della professione.

Sono esclusi dalla comunione anche i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio: ad esempio vendendo una casa ricevuta per successione e reimpiegando il denaro nell'acquisto di altra casa. 

 

Per impedire questo acquisto automatico è sufficiente e necessario procedere con una modifica del regime patrimoniale e scelgiere la separazione dei beni, in base alla quale ogni acquisto rimarrà di proprietà del solo coniuge che lo effettua.

Ciò non toglie che i coniugi potranno, in ogni caso, acquistare per quote un immobile, intestandolo 50% a un coniuge e 50% all'altro coniuge, in regime di comunione ordinaria.

 

Clicca qui per conoscere l'elenco dei documenti necessari per stipulare una convenzione di separazione dei beni.

 

 

 

 

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